Il Re è nudo XIII

 

 

di Principe Myskin

 

  

“Mi sono seduto dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati” - B. Brecht

 

Valutazioni giuridico-sociologiche, a caldissimo, quindi suscettibili di revisione e inesattezze.

La sentenza di condanna era necessitata se si davano (e si sono date) due premesse:

a) utilizzabili le intercettazioni

b) esclusa la possibilità di fare rinvio per approfondimenti

La parte della decisione sulla utilizzabilità delle intercettazioni (che è la prima premessa) è molto molto carente. Di sicuro non sarà ribaltata dalla Caf, ma è un problema molto delicato.

In pratica questa sentenza dice che se un PM ti fa intercettare e poi trasmette un riassunto, anche di attendibilità non certificata, delle tue dichiarazioni questi possono usarsi liberamente in ogni sede (diversa dal processo penale). A me sembra una argomentazione palesemente liberticida.

La legge non prevede che le conversazioni private possano circolare liberamente. L'unica norma che si occupa di questo dice il contrario (e la privatezza delle conversazioni è tutelata dalla costituzione)

Non servirà a nulla, ma darei per possibile la condanna dello Stato italiano alla Corte europea dei diritti dell'uomo, se anche il Tar e il Consiglio di stato accogliessero la tesi della Commissione.

Del mancato rinvio parlo dopo.

Il dispositivo a mio parere reca una violazione del codice sportivo. La commissione disciplinare non può infliggere penalizzazioni retroattive a campionati conclusi. Può disporre la revoca dell'ammissione al campionato di competenza. Non poteva, di fatto sbattere in C, ma doveva revocare la promozione. La legge sportiva prevede che sia il Consiglio Federale a decidere la serie inferiore di assegnazione. La parte della sentenza dedicata a questo aspetto contiene degli errori di interpretazione francamente grossolani.

In secondo luogo, non si è comunque tenuto conto in modo equilibrato della gravità obiettiva delle condotte. Ai tesserati sono state inflitte sanzioni nettamente superiori al minimo, trascurando che, comunque, si trattava dell'ultima di campionato contro una squadra retrocessa.

Non si è poi approfondito il discorso della pretesa provocazione data dalle iniziative contrarie del torino. E qui viene un altro punto debole. Ora, un giudice non può rinunciare ad accertare una cosa favorevole all'imputato. O comunque, se rinuncia, deve darla per accertata. Allora si doveva ritenere che le manovre del torino vi fossero state e anche questo, se non una giustificazione, era una evidente e notevole circostanza tale da portare la sanzione al minimo previsto.

La commissione ha certamente errato.

La sentenza inoltre afferma che sussisterebbe l'aggravante dell'effettivo conseguimento del risultato voluto, ma non è affatto motivata sul punto.

In queste tre parti la sentenza non tiene.

Alcuni passaggi della decisione lasciano molto perplessi sul piano tecnico giuridico (e qui ci avviciniamo al lato "sociologico" della sentenza): non mi è mai capitato di leggere che un imputato o teste sia definito di "attendibilità pari a zero" senza che venga fornita la minima giustificazione di questa affermazione.

 Sul piano più strettamente di colore, mi limito a osservare quanto suonino amaramente i numerosi accenni a un sistema etico, a fronte di alcune macroscopiche carenze di iniziativa dell'attività degli organi di indagine recenti e meno recenti (non sto a elencarli tutti, ma Juve doping, Roma Torino e altre false fideiussioni e le altre intercettazioni circa episodi analoghi pubblicate tranquillamente sui giornali e non seguite da approfondimento alcuno).

Se il calcio ha bisogno di credibilità, il mio modesto avviso è che ne abbia persa ancora un po' con questa sentenza.

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Principe Myskin