Il Re è nudo X

(a proposito di intercettazioni)

 

di Principe Myskin

 

  

“Mi sono seduto dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati” - B. Brecht

 

 

Si fa gran parlare di utilizzazione di intercettazioni. Noi preferiremmo parlare di altro, ma... à la guerre comme à la guerre. Facciamo un ragionamento semplice semplice. L'art. 270 del Codice Procedura Penale vieta l'utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati disposti, salvo che si tratti di procedimenti per delitti gravissimi.

La domanda allora è: ma se non sono utilizzabili neppure negli altri processi penali, salvo quelli per delitti di gravità eccezionale, perché mai dovrebbero essere utilizzabili nei giudizi sportivi ?

La Commissione Disciplinare non si è posta il problema nel caso Marasco, ma la questione è delicata, sono in gioco diritti fondamentali e va affrontata attentamente.

Se il senso della disposizione è che un mezzo così invasivo della privacy può essere utilizzato solo per le cose più serie, non si vede come possa esserlo il giudizio sportivo.Questo non significa che è escluso l'accertamento delle violazioni cui si riferiscono le intercettazioni, ma solo che questo è possibile solo dopo che queste siano state filtrate dal giudice penale nella sentenza, o

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trovino qualche altro fondamento in altri mezzi, (testimonianze, confessioni, documenti, ecc.).

Ad esempio, la Corte dei Conti, che si occupa di giudizi per risarcimento dei danni allo stato, lo ha escluso (nota). Se la logica della legge è consentire l'uso di questi strumenti solo per le cose più gravi, il giudizio disciplinare sportivo non lo è certamente. Non lo è rispetto ai giudizi penali per reati meno gravi, e non lo è neppure rispetto ai giudizi della Corte dei Conti. E in nessuno di questi le intercettazioni si possono usare.

Dire il contrario significa violare gli articoli 3 e 15 della Costituzione

 

 

 

 

 

 

Nota

(Corte dei Conti - Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale

emessa il 1 giugno 2000 e depositata il 2 agosto 2000)

Le intercettazioni non si possono usare fuori dal processo penale

(estratto)

Al riguardo non condivide questo Collegio l’avviso del Procuratore generale secondo cui questo divieto opererebbe solo fra procedimenti penali, giacché è da ritenere che, se il legislatore ha posto quel divieto in procedimenti penali –cioè in procedimenti nei quali si assumono violati valori tutelati con quella che è in assoluto la maggior forma di tutela (la sanzione penale) – a fortiori quel divieto dovrà valere nei procedimenti risarcitori, sia civili che contabili. Nè può aver pregio l’argomentazione della esistenza delle intercettazioni come fatto naturalistico, indipendentemente dal loro valore giuridico, in quanto ciò equivarrebbe a togliere ogni significato al divieto di utilizzazione in diversi procedimenti, che è imposto –non si dimentichi- a tutela del diritto alla riservatezza garantito dall’art. 15 della Costituzione. Questo diritto è considerato dal legislatore di tale  rilievo, che la sua tutela prevale su quella di altri interessi tutelati penalmente, salvo che vengano in considerazione i delitti gravissimi per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza. Al di fuori del processo penale nel quale sono state disposte, le intercettazioni sono dunque da considerare inesistenti.

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Principe Myskin