L’autonomia dell'ordinamento sportivo:  tra mito e corbellerie

di Cecco Angiolieri

 

Tra i fenomeni più sconcertanti che puntualmente si verificano ogni qual volta, per una ragione qualsiasi, un provvedimento di un giudice conquista i mass media, è la discesa dello Spirito Santo che inspira le menti, conferendo al colto ed all’inclita, con un miracoloso flatus, sapienza e saggezza, e rendendo tutti espertissimi giureconsulti.

Tutti – si diceva – ma non tutti in egual misura: il misterioso e miracoloso intervento dell’autorevole membro della Santissima Trinità solitamente beneficia in maggior misura due categorie di persone: i trolls e i giornalisti, specie quelli sportivi, pare per via dell’altissimo livello etico che accomuna e caratterizza entrambe le categorie.

E così oggi si sente dire, e soprattutto tocca leggere che il Tribunale di Genova, con il suo provvedimento, sarebbe andato oltre le competenze ed i poteri conferitegli dalla legge, intaccando la cosiddetta “autonomia dell’ordinamento sportivo”.

Ma cosa è l’ordinamento sportivo, e in cosa consiste la sua autonomia ?

L’ordinamento sportivo della Figc è un insieme di regole liberamente accettate dai suoi membri, attraverso le quali gli associati hanno costituito organi, hanno creato norme di comportamento ed hanno sancito sanzioni in caso di inosservanza degli associati, designando organi deputati a giudicare e irrogare le suddette sanzioni.

Detto in parole povere il fenomeno, tanto per fare un esempio ben conosciuto a tutti, è del tutto analogo a quello che si verifica in un condominio.

Anche il condominio, come la FGCI, ha un complesso di norme, normalmente elencate nel regolamento di condominio, determinate e liberamente accettate da tutti i condomini, e queste, spesso, oltre a dettare le norme di comportamento cui devono attenersi i condomini, prevedono, oltre alla presenza dell’amministratore, organi deputati a determinate funzioni, come ad esempio il consiglio di amministrazione e prevedono altresì che l’amministratore o l’assemblea dei condomini, ovvero altro organo appositamente costituito, possano irrogare sanzioni ai condomini che eventualmente si fossero resi inottemperanti alle prescrizioni del regolamento di condominio.

In realtà il Condominio, nel suo piccolo, esattamente come la FGCI, costituisce un vero e proprio ordinamento autonomo, costituito da proprie norme, propri principi, e persino di un proprio sistema sanzionatorio.

Non diversamente dall’ordinamento sportivo, anche l’ordinamento condominiale ha una sua precisa autonomia, tanto è vero che, come è noto, nessun giudice potrà mai annullare o modificare la decisione di una delibera assembleare che incarichi la ditta Bianchi di eseguire i lavori di rifacimento della facciata sul presupposto che la scelta appare ad alcuni condomini poco conveniente e che la ditta Verdi per lo stesso lavoro aveva presentato un preventivo più basso.

Tali considerazione valgono per qualsivoglia organizzazione privata, ma anche pubblica, che abbiano costituito un ordinamento, per legge, o per volontà delle parti.

E allora dove inizia e dove termina l’autonomia di questi ordinamenti?

La risposta è semplice e chiara: il limite di qualsiasi ordinamento è costituito dal principio della liceità, nel senso che nessun ordinamento, pubblico o privato che sia, può oltrepassare i limiti posti dalla legge, cioè nessuno può violare le norme poste dall’ordinamento giuridico statuale.

In altre parole se un certo comportamento è vietato dalla legge, non può e non potrà mai esistere nessun altro ordinamento che possa adottare o consentire tale illecito comportamento.

Al di là di qualsiasi considerazioni di merito (considerazioni che pure andrebbero ben fatte ed approfondite) i solertissimi pubblici ministeri non potevano eseguire quelle intercettazioni, e men che meno, in ogni caso, quelle intercettazioni potevano trasmettere, e ancora men che meno la commissione disciplinare prima, e la Caf poi, poteva utilizzarle, in qualsiasi ambito e in qualunque procedimento.

Un vecchio e grande giurista, ora purtroppo scomparso, diceva che il miglior modo per verificare una teoria è sottoporla ad un paradosso: eccone uno.

Se fosse vero che l’ordinamento sportivo ha autonomia assoluta e non è tenuto a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico (cioè le leggi), allora si dovrebbe dedurre che la commissione disciplinare possa liberamente adottare qualsiasi metodo per l’accertamento di eventuali illeciti sportivi: potrebbe ad esempio prelevare Borgobello e sottoporlo ad un bel trattamento alla cilena, con una sana e doverosa applicazione di corrente a 220 volt alle piante dei piedi ed ai genitali sino a che l’indagato, già evidentemente colpevole, non renda piena e liberatoria confessione, della quale verrebbe raccolto, magari con l’aiuto di esperto Gesuita, idoneo e conforme verbale, da usarsi poi come elemento di schiacciante e decisiva probatorietà per giungere alla sacrosanta sentenza di condanna.

La tortura è atto illecito ? Ebbè, che vuol dire? anche l’illegittima intercettazione lo è, ma si sa che l’ordinamento sportivo è del tutto autonomo da quello statuale…

Si, pare proprio che l’Italia sia la culla del diritto, ma solo nel senso che nel nostro bel paese il suddetto ci fa lunghissime e profonde dormite…

 Cecco Angiolieri,Causidico in Genova