Questa volta i Druidi si

sono incazzati davvero

Uno dei primi slogan dei Druidi, due anni fa, era "Ridateci le nostre domeniche." L'eccessiva mercificazione dello spettacolo calcio ha progressivamente tolto al baraccone del football quella piacevolissima quotidianità, fatta di piccole ma memorabili cose: la messa, le paste, il pranzo dalla nonna e poi la partita al Ferraris; poi alla sera un tempo di una partita di serie A, in rigorosa differita. L'unica alternativa erano le radioline gracchianti quando si giocava in trasferta oppure, nell'anno della serie C, addirittura il mitico 110 delle informazioni telefoniche, con la signorina che, seccatissima per l'alto numero di richieste, ti diceva cosa aveva fatto il grifo a San Benedetto del Tronto o a Rimini. Non possiamo dire che ci dispiaccia tout court quanto di nuovo vediamo in questi anni, con le dirette televisive, e il realizzato sogno di un "Tutto il calcio minuto per minuto" in diretta tv; però non si può dimenticare che il primo utente dello spettacolo calcio è - e deve rimanere - il tifoso che va allo stadio. Diversamente bisognerebbe abiurare sia lo spettacolo che spesso sanno regalare i tifosi spesso prima ancora che le squadre in campo, sia, pensateci bene, anche il fattore campo, fondamentale sale dei campionati.

Per questo ora riteniamo che si sia passato il limite, con la decisione di giocare la serie B in orari impraticabili per un grande numero di tifosi.

Per questo i Druidi, che come si sa sono guerrieri e come tali sentono il dovere di difendere i più deboli, si rivolgono direttamente alla lega calcio, chiedendo non la restituzione dei soldi spesi - richiesta che scenderebbe al livello della vil moneta di lor signori - bensì i

danni morali

 che tale decisione comporta per tifosi che sul calcio scandiscono le loro settimane.

Di seguito quindi il testo della citazione, regolarmente depositata presso la Magistratura di Genova in data odierna, con la quale i Druidi chiamano a rispondere davanti a un giudice la Lega Calcio di questo ingiusto comportamento.

Se poi, come pare, lor signori vorranno innestare la retromarcia, sappiano che comunque questo documento che a loro perverrà dovrà essere tenuto in grande considerazione, perchè il calcio non è, e non sarà mai, solo denaro.

 

GIUDICE DI PACE DI GENOVA

I sottoscritti XXXXXX I DRUIDI XXXXXXX, tutti residenti in Genova, con domicilio eletto in Genova, Via XXXXXXXXX, presso lo studio dell’Avv.XXXXXXXXXXXX, che li rappresenta e difende come da mandato a margine del presente atto,

PREMESSO

-     Che gli esponenti sono titolari di abbonamento per assistere alle partite della squadra di calcio del Genoa Cricket and Football Club S.p.A .per il campionato nazionale di serie B anno 2004/2005;

-     Che la sottoscrizione degli abbonamenti, è avvenuta in momenti diversi per ciascun attore ma   tutti gli abbonamenti sono stati sottoscritti prima dell’inizio del campionato e comunque  l’ ultima data possibile  fissata dalla società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. per la sottoscrizione dell’abbonamento era quella del 6 ottobre 2004, come da comunicazione del Genoa Cricket and Football Club s.p.a. (doc. 1)

-     Che gli attori, per la sottoscrizione dell’abbonamento  hanno corrisposto al Genoa rispettivamente: EUR XXXXXXXX

-      Che con comunicato ufficiale pubblicato in Milano il 13/10/2004 (doc. 2) la Lega Calcio – Lega Nazionale Professionisti-  testualmente disponeva: “le giornate di gara precedentemente programmate per domenica alle ore 15.00 (dal 7 novembre 2004 al 13 marzo 2005) sono anticipate al sabato con inizio alle ore 14.30; fanno eccezione le gare interne delle società Arezzo A.C. S.r.l., Catania Calcio S.p.A. e Verona Hellas F.C. S.p.A per le quali l’Assemblea di Categoria di Serie B, preso atto delle necessità logistiche prospettate, ha deliberato, all’unanimità, che l’orario di inizio delle gare anticipate al sabato nel periodo compreso tra il 7 novembre 2004 e il 13 marzo 2005 sia fissato alle ore 15.30” PUBBLICATO IN MILANO IL 13 OTTOBRE 2004

                             IL PRESIDENTE “

-     Che tale provvedimento, peraltro dettato da ben poco commendevoli fini di lucro in relazione ai diritti televisivi, danneggia gravemente il diritto degli esponenti ad assistere alle partite del Genoa Cricket and Football Club s.p.a., giacché gli attori, nel momento in cui avevano sottoscritto l’abbonamento erano legittimamente convinti che le partite si sarebbero svolte alla domenica alle ore 15, mentre  la Lega Calcio, in modo del tutto arbitrario, e senza fornire motivazione alcuna ha spostato il giorno e l’ora delle giornate di gara fissando le stesse al sabato pomeriggio, cioè in un giorno ed in un ora in cui milioni di Italiani, tra cui gli esponenti, sono impegnati in attività lavorative.

-     Per di più il Comune di Genova ha ufficialmente comunicato che lo stadio Luigi Ferraris, dove abitualmente gioca il Genoa, per oggettive ragioni di traffico e ordine pubblico, non verrà concesso il Sabato pomeriggio, cosicché, sarà inevitabile per la squadra giocare in campo neutro, distante almeno oltre un centinaio di chilometri  dalla città  e ovviamente irraggiungibile e/o difficilmente raggiungibile dagli esponenti così come dalle altre decine di migliaia di  Genoani.

-     Che tale situazione si concreta in  un’ingiusta  lesione del diritto del credito spettante agli esponenti nei confronti della società Genoa Cricket   and Football Club s.p.a,. anche in considerazione del fatto che ai sensi del regolamento contrattuale gli abbonamenti della campagna 2004-2005 non sono rimborsabili (doc. 3);

-     Che tale lesione del diritto di credito deve essere risarcita, perché come ormai unanime e costante giurisprudenza e dottrina insegnano: La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ampia ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell’interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione; “ (Ex plurimis Cass., sez. III, 27-07-1998, n. 7337.)

-     Che d’altra parte è innegabile che l’operato della Lega presenti tutti i requisiti per concretarsi del  vero e proprio “danno ingiusto”  di cui all’art. 2043 cod. civ., in quanto del tutto arbitrariamente, a campionato in corso, ( tra l’altro  per evidentissimi esclusivi  fini di profitto) muta un quadro in forza del quale centinaia di migliaia di tifosi avevano programmato le proprie future attività, e avevano speso ingenti somme per la sottoscrizione dell’abbonamento.

-     Che, il danno per gli esponenti non si limita alla perdita del denaro speso per un abbonamento che gli stessi non potranno utilizzare, ma, consiste anche e soprattutto, nell’impossibilità di assistere alle partite del Genoa.

-     Tale danno già di per sé grave per qualsiasi tifoso di calcio (tanto che l’ordinamento giuridico stesso ha ideato la privazione della possibilità di assistere agli incontri di calcio della propria squadra come sanzione da infliggersi ai tifosi violenti) diventa danno ancora più grave e doloroso  per un tifoso del Genoa, per il quale  – come è noto a tutti coloro che seguono il calcio  - la passione per la propria squadra trascende dai risultati della stessa e assume i connotati di una vera e propria tradizione personale e familiare, che si tramanda di generazione in generazione,

-     E’ pure noto l’insegnamento giurisprudenziale e dottrinale che riconosce il diritto di ciascuno a vedersi risarcito tanto il danno patrimoniale quanto il danno non patrimoniale subito, che deve ritenersi risarcibile anche in assenza di reato, tanto che la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di affermare che: “Il danno non patrimoniale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.” (Ex plurimis ancora molto recentemente Cass., sez. III, 31-05-2003, n. 8827 Parti: Ventura c. Dalla Riva,  Repertorio Foro It.: 2003, Danni civili [2020], n. 72)

-     Che in tale situazione gli esponenti, come sopra rappresentati e difesi, intendono convenire in giudizio la Lega Calcio – Lega Professionisti nonché, ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., e senza svolgere alcuna domanda nei confonti di quest’ultima, e pertanto

CITANO

La Lega Calcio – Lega Nazionale Professionisti,  corr. in Milano, in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro - tempore, nonché, ai soli fini di opportuna partecipazione al giudizio, la società  Genoa Cricket and Football Club S.p.A, corr. in Genova  in persona del suo legale rappresentante pro – tempore a comparire nanti il Giudice di pace di Genova, Sezione assegnanda e Giudice designando, all’udienza che da questi verrà tenuta il  giorno 12 Gennaio 2005  ore di rito, nei locali di sue solite udienze presso il Giudice di Pace di Genova, in Genova,  ed all’effetto li invita a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, almeno 20 giorni prima della udienza sopra fissata, con avvertenza espressa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, non comparendo si procederà in loro legittima contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, e previa ogni meglio vista declaratoria, accertata l’illegittimità dell’operato della Lega Calcio, dichiarare che la Lega convenuta, mediante una delibera arbitraria, scorretta e illegittima, ha leso il diritto di credito che gli attori vantavano e vantano nei confronti del Genoa e derivante dalla sottoscrizione dell’abbonamento, e comunque ha gravemente danneggiato gli stessi, e conseguentemente condannare la convenuta Lega Calcio  al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in conseguenza diretta e/o indiretta di quanto sopra esposto, danni che ai fini della competenza e del pagamento del contributo unico sin d’ora si indicano in complessivi € 500,00 per ciascun attore, ma che potranno essere diversamente determinati dal Giudice di pace Ill.mo, anche in via equitativa, nei limiti della propria competenza per valore.

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, e con Sentenza esecutiva come per legge.”

Si producono:

1) Comunicazione del Genoa cfc s.p.a. relativa alla chiusura della sottoscrizione degli abbonamenti

2) Delibera della Lega Calcio in data 13 Ottobre 2004

3) Condizioni Generali abbonamenti

4) Pagina de “Il Secolo XIX” del 15/10/2004

5-) Fotocopia tessere d’abbonamento sottoscritte dagli attori

Salvis Juribus, Genova li 15 ottobre 2004

                                            Avv. XXXXXXXXXXXXXXX